ART. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, l’Associazione OSSERVATORIO 679 assume la forma giuridica di associazione. L’organizzazione ha sede legale in via Australia 29 nel comune di Roma 00144. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, delle relative norme di attuazione. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e la tutela dei diritti civili. La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

  • effettuazione di studi e ricerche nell’ambito della protezione dei dati personali, in relazione alle normative vigenti sia a livello nazionale che internazionale.
  • potrà condurre studi, ricerche, elaborati, documenti e convegni
  • potrà svolgere corsi ed attività formative in genere, produrre pubblicazioni, e diversamente utilizzare la documentazione posseduta.
  • potrà inoltre svolgere ogni altra attività compatibile con l’oggetto associativo
  • potrà promuovere iniziative ed interventi presso l’opinione pubblica e gli organi istituzionali al fine di sollecitare riforme normative a tutela degli interessi collettivi connessi ai fini statutari, per adeguare e coordinare la legislazione nazionale con le norme comunitarie e con quelli di altri paesi europei ed extraeuropei e sollecitare iniziative sotto il profilo legislativo.

ART. 6 (Ammissione)

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e le persone fisiche e giuridiche comunque residenti in Italia e/o avente sede in Italia, che condividono le finalità dell’associazione. L’ammissione all’organizzazione è deliberata con voto insidacabile ed unanime, dal comitato direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. I soci si distinguono in Soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori le persone che hanno stipulato l’atto costitutivo; Sono soci ordinari i richiedenti ammessi dal comitato direttivo; Sono soci sostenitori le persone tali proclamate dal comitato direttivo Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. Il comitato direttivo può deliberare l’esclusione del socio per i seguenti motivi:

  1. indegnità morale
  2. inosservanza dello statuto
  3. inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali
  4. assunzione di comportamenti che contrastino con il prestigio ed i buon nome dell’associazione

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Comitato direttivo
  • Presidente
  • Vice presidenti (tutti i soci fondatori)
  • Comitato scientifico
  • Organo di amministrazione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L’assemblea )

L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dai Vicepresidenti. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, applicazioni di messaggistica istantanea (allegando la convocazione), spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 14 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 membri membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 6 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 15 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto Il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo. Al presidente vengono conferiti i più ampi poteri ordinari e straordinari. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa dalla legge.

ART. 17 (I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi della normativa vigente. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 21 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

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